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Documento approvato dal Consiglio Direttivo del 27 marzo 2019
Ratificato dagli Associati nell’Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2019
CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA
Il Codice Deontologico e di Condotta (di seguito Codice) contiene le esigenze etiche della professione dell’Operatore e dell’Insegnante Shiatsu iscritto ad Apos; costituisce il suo elemento di identità, lo strumento attraverso il quale l’Associato si presenta alla società e contestualmente lo strumento che lo orienta e lo guida nelle scelte di comportamento, nel fornire i criteri per affrontare i dilemmi etici e deontologici, nel dare pregnanza etica alle azioni professionali. Il Codice disciplina le norme di comportamento degli Operatori e degli Insegnanti Shiatsu (di seguito Associato) con i Clienti, con i Colleghi, con le altre figure professionali, con la Società e con l’ambiente.
Il Presente Codice sostituisce quanto approvato dal Consiglio Direttivo del 23 novembre 2017, ratificato dagli Associati nell’Assemblea Ordinaria del 25 novembre 2017.
L’utente consumatore può rivolgersi allo sportello per il cittadino, istituito da Apos ai sensi della L. 4/2013, attraverso il sito www.shiatsuapos.com per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi che gli iscritti ad Apos devono possedere e posseggono, nonché in caso di contenzioso con il singolo professionista.
L’Associato si impegna a lasciare una copia di questo Codice nel proprio luogo di lavoro, in evidenza, a disposizione dei Clienti. In caso di inosservanze, difficoltà o controversie, sia i Clienti che gli Associati possono rivolgersi allo sportello per il cittadino per essere tutelati e consigliati, oppure rivolgendosi al Collegio dei Probiviri di Apos.
Sull’osservanza del presente Codice vigila ed interviene il Collegio dei Probiviri di Apos.
Capo I – Principi generali
Articolo 1 - Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli Associati Apos. L’Associato è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Articolo 2 - L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Associazione e dal presente Codice.
Articolo 3 - L’Associato considera suo dovere accrescere le proprie conoscenze, abilità e competenze, utilizzandole per promuovere il benessere dell’individuo, del gruppo e della comunità. L’Associato è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4 - Nell’esercizio dell’attività, l’Associato rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. L’Associato utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Articolo 5 - L’Associato è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale. La violazione dell’obbligo di formazione/aggiornamento continuo, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dal Regolamento. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza. L’Associato non suscita, nelle attese dell’utente, aspettative infondate.
Articolo 6 - L’Associato accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il Collegio dei Probiviri dell’Associazione. Nella collaborazione con
professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7 - L’Associato adotta preferibilmente strumenti di composizione non giudiziale delle controversie, sia conciliative che arbitrali.
Articolo 8 - Nello svolgimento della sua attività, l’Associato è tenuto ad informare adeguatamente i
soggetti in essa coinvolti ed è buona prassi ottenerne il consenso informato. Egli deve altresì
garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non siano in grado di esprimere
validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela,
e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione
richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non
riconoscibilità ed all’anonimato.
Articolo 9 - L’Associato è strettamente tenuto al segreto professionale, non divulgando notizie e
fatti riguardanti il Cliente senza il suo consenso, rispettando quanto riportato dal Regolamento
GDPR 2016/679.
Articolo 10 - La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e
il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che
riguardino il rapporto professionale
Articolo 11 - In ogni contesto professionale l’Associato deve adoperarsi affinché sia il più possibile
rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui rivolgersi.
Articolo 12 - Nello svolgimento della propria attività, il soggetto si attiene scrupolosamente alle
norme civili, penali e amministrative, nonché a quelle del presente Codice, osservando i principi di
lealtà, diligenza professionale, probità e correttezza nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e
privati, con i quali entra in relazione, siano essi clienti, studenti, fornitori, concorrenti, terzi.
Capo II – Rapporti con l’utenza e con la committenza
Articolo 13 - L’Associato contraddistingue la propria attività in ogni documento o rapporto scritto
con l’utente con la seguente frase: “professione disciplinata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n.
4”.
Articolo 14 - L’Associato accoglie il Cliente in ambiente dignitoso e pulito ed egli stesso si
presenta con abiti e con un aspetto personale adeguato al dovuto rispetto per il suo interlocutore.
Articolo 15 - L’Associato adotta condotte non lesive nei confronti delle persone di cui si occupa
professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 16 - L’Associato pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso
professionale e, pur instaurando il necessario rapporto di fiducia e sostegno con il Cliente,
intrattiene con lui un rapporto di natura professionale.
Articolo 17 - L’Associato, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al
gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e
comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i
limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un
consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà
esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 18 - L’Associato si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività
professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue
prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Articolo 19 - L’Associato valuta ed eventualmente propone l’interruzione del trattamento quando
constata che il cliente non trae alcun beneficio dal trattamento.
Articolo 20 - L’Associato evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano
interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della
professione. All’Associato è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale,
possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non
patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.
Articolo 21 - Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente,
subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Articolo 22 - Quando l’Associato acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di
un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in
causa la natura e le finalità dell’intervento.
Capo III – Rapporti con i colleghi
Articolo 23 - I rapporti i colleghi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e
della correttezza.
Articolo 24 - L’Associato si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi su colleghi, relativi alla
loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali,
o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce
aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora
ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il
decoro della professione, l’Associato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente
dell’Associazione.
Articolo 25 - L’Associato accetta il mandato esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.
Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre
specifiche competenze, propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro
professionista.
Articolo 26 - Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta
pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, l’Associato è tenuto ad uniformare la propria
condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Capo IV – Rapporti con la società e l’ambiente
Articolo 27 - L’Associato presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e
competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare gli utenti a sviluppare in modo libero e
consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Articolo 28 – Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità,
l’Associato non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della
clientela. E’ fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole
che fornisca un’immagine non corretta dello Shiatsu e dei suoi effetti o che faccia riferimento a
competenze improprie quali quelle del campo medico, paramedico, estetico o sportivo qualora
l’Operatore non sia in possesso dei titoli richiesti per operare in tali settori. In ogni caso, può essere
svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del
servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di
trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dagli organi interni
dell’Associazione. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale,
conformemente ai criteri di serietà e correttezza ed alla tutela dell’immagine della professione. La
mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione
deontologica.
Articolo 29 – L’Associato si impegna a tener conto dell’impatto ambientale delle proprie iniziative
attuando comportamenti da cui non derivino conseguenze negative per l’ambiente.
Capo V – Provvedimenti Disciplinari
Articolo 30 – Qualora l’iscritto venga meno agli obblighi sopra indicati, su denuncia o segnalazione
di terzi, di utenti, del Consiglio Direttivo o di altro Associato, sarà sottoposto a provvedimento
disciplinare dinanzi al Consiglio Direttivo (nei casi di violazione di cui all’art. 8.1 comma a) e
comma b) dello Statuto) o al Collegio dei Probiviri negli altri casi, che, in caso di accertamento
della violazione, ne delibererà l’ammonimento, la censura o la sospensione temporanea, mentre, in
presenza di recidiva o di violazione molto grave, ne proporrà l’espulsione all’Assemblea.
Articolo 31 – Espulsione - L’espulsione può essere dichiarata dall’Assemblea, oltre che per gravi
violazioni di quanto disposto agli Artt. 5, 6, 7 dello Statuto, per gravi comportamenti che risultino
in contrasto con le finalità e lo spirito dell’Associazione e nei confronti degli Associati che si
trovino in condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza
all’Associazione, su richiesta del Collegio dei Probiviri.
Articolo 32 – Riammissione – Trascorso il periodo minimo di due anni dalla delibera di espulsione,
o venuta meno la causa dell’espulsione stessa, l’Associato può ripresentare domanda di iscrizione al
Collegio dei Probiviri il quale, accertata la decadenza dei motivi di espulsione, ne propone
all’Assemblea la riammissione.
Capo VI – Norme di attuazione
Articolo 33 – Apos potrà valutare ed aggiornare i livelli di effettiva applicazione del Codice,
adottando misure informative e mettendo in atto tutte quelle misure per consentirne la corretta
applicazione.
Articolo 34 – Il presente Codice Deontologico entra in vigore dal momento dell’approvazione da
parte del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell’Assemblea degli Associati Apos.